Volontari di protezione civile: le nuove disposizioni sul controllo sanitario

Modificato e sostituito l’allegato 3 al decreto del Capo del Dipartimento del 12 gennaio 2012


Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale, con decreto del Capo Dipartimento Franco Gabrielli, le nuove disposizioni per il controllo sanitario dei volontari di protezione civile.  Il decreto modifica e sostituisce l’allegato 3 al decreto del 12 gennaio 2012, la cui applicazione aveva incontrato ostacoli di tipo attuativo e procedurale. Il nuovo allegato – più flessibile e di minor impatto burocratico – tiene conto del fatto che le attività svolte dai volontari di protezione civile sono molto diversificate e individua una serie di azioni per accrescere la consapevolezza rispetto alla salute e alla cura personale del volontario. Inoltre, rispetto al precedente, è più in linea con l’attuale gestione dei Livelli essenziali di assistenza sanitaria (Lea) e maggiormente integrato nel complessivo percorso di tutela della salute del cittadino-volontario.

La programmazione delle campagne di controllo sanitario, articolata su scala quinquennale, viene assicurata dalle Direzioni di protezione civile delle regioni per i volontari appartenenti ad organizzazioni iscritte negli elenche territoriali, e dalle strutture di coordinamento nazionale delle organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco centrale. Per migliorare gli aspetti organizzativi e ottimizzare l’impiego delle risorse, il controllo sanitario può essere disposto anche in occasione di attività esercitative o formative svolte dall’organizzazione, per cui siano stati autorizzati i benefici previsti dal Dpr n.194/2001 (artt. 9-10). Il responsabile dell’Organizzazione ha il compito di registrare la partecipazione di ciascun volontario all’attività di controllo sanitario. Le Organizzazioni di volontariato devono attestare, con la periodicità prevista per la verifica degli altri requisiti, la partecipazione dei propri volontari alle attività di controllo sanitario programmate. Il mancato adempimento comporta la sospensione dell’Organizzazione dall’attività operativa.

ALLEGATI

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